I commi da 1051 a 1067 prorogano e rafforzano i crediti di imposta del Piano Nazionale Transizione 4.0.
L’intervento normativo conferma sull’orizzonte temporale biennale 2021/2022 le seguenti tre agevolazioni collegate al Piano Transizione 4.0:
- il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
- il credito d’imposta R&S&I&D
- il credito d’imposta Formazione 4.0
Credito di imposta per investimenti in beni strumentali
La novità più rilevante in materia di credito d’imposta beni strumentali consiste in un eccezionale potenziamento della misura valevole già per gli investimenti in corso, effettuati dal 16/11/2020 e fino a 31/12/2021 ovvero al 30/06/2022 in caso di ordine effettuato e acconto versato entro il 31/12/2021.
Per i beni strumentali materiali 4.0, il credito d’imposta spetta nella misura del:
- 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 30% del costo per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Per i beni immateriali 4.0 l’aliquota agevolativa è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Per i beni strumentali “ordinari” non 4.0, la misura del credito d’imposta è pari al 10% del costo, elevata al 15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile.
Per gli investimenti effettuati dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022 ovvero fino al 30/06/2023, a condizione che l’ordine sia stato effettuato e sia stato versato un acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022), invece, il credito di imposta è pari al:
- 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
- 10% per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro
Per i beni immateriali 4.0 (ammesse anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza), l’aliquota agevolativa è pari al 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Per i beni strumentali ordinari non 4.0, il credito di imposta scende al 6%, sempre nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a un milione di euro per i beni immateriali.
Tutti i crediti d’imposta sono utilizzabili in compensazione tramite F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni (materiali ed immateriali) 4.0 (in sostituzione della precedente normativa che prevedeva la compensabilità a partire dall’01.01 dell’anno successivo). Per gli investimenti in beni strumentali e immateriali “generici” non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi minori di 5 milioni di euro, il credito d’imposta invece è fruibile in un anno.
Credito di imposta R&S&I
La proroga del credito R&S&I&D fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 è contraddistinta dalle seguenti principali novità:
- aumento sul biennio 2021/2022 delle aliquote e dei massimali di credito d’imposta
- conferma sul biennio 2021/2022 delle aliquote maggiorate per attività di R&S afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno
- obbligo di asseverazione della relazione tecnica.
Dal 1° gennaio 2021, il bonus spetterà:
- per gli investimenti in ricerca e sviluppo: nella misura del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro
- per gli investimenti in innovazione tecnologica: nella misura del 10%, fino ad un massimo di 2 milioni di euro
- per gli investimenti in innovazione green e digitale: nella misura del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro
- per gli investimenti in design e ideazione estetica: nella misura del 10%, fino ad un massimo di 2 milioni di euro.
Credito formazione 4.0
Proroga del credito Formazione 4.0 fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, che spetta a tutte le imprese per le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze relative a big data e analisi dei dati, cloud, fog-computing, cybersecurity, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
La Nuova disciplina prevede un’importante estensione dell’ambito applicativo oggettivo, restando invariate aliquote e massimali.
Si ampliano dunque sul biennio i costi ammissibili, in conformità con quanto disposto dall’articolo 31 Regolamento (UE) 651/2014:
- le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, escluse le spese di alloggio ad eccezione di quelle minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore di formazione.
Investimenti nel Mezzogiorno: credito d’imposta per le imprese fino al 2022
Il comma 171 proroga fino al 31 dicembre 2022 per il credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise), istituito dalla legge di Stabilità 2016, pari a:
- 45% per le piccole imprese
- 35% per le medie imprese
- 25% per le imprese più grandi.
Il credito è cumulabile con altri aiuti di Stato e de minimis.
Il credito d’imposta, una volta riconosciuto, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento.
Confermati anche per gli anni 2021 e 2022:
– il bonus pubblicità
– il credito d’imposta per i servizi digitali
– il credito d’imposta per le edicole
– Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione