La valutazione del rischio fulminazione è un obbligo previsto dal Testo Unico per il datore di lavoro, per garantire la protezione dalle scariche atmosferiche. L’art. 80 del D.lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro debba prendere tutte le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai rischi di fulminazione diretta e indiretta. Per questo, è tenuto ad eseguire una valutazione dei rischi, sulla base della quale adottare le misure tecniche e organizzative necessarie.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI SCARICHE ATMOSFERICHE
La valutazione del rischio fulminazione è un obbligo previsto dal Testo Unico per il datore di lavoro, per garantire la protezione dalle scariche atmosferiche. L’art. 80 del D.lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro debba prendere tutte le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai rischi di fulminazione diretta e indiretta. Per questo, è tenuto ad eseguire una valutazione dei rischi, sulla base della quale adottare le misure tecniche e organizzative necessarie.
IL SERVIZIO DI ECO NEXT
ECO Next effettua la valutazione del rischio di fulminazione e, in particolare, svolge le procedure per la valutazione dei rischi, nel rispetto della nuova norma CEI EN 62305-2 in vigore da marzo 2013. I dati necessari per una corretta valutazione del rischio fulminazione sono:
- Caratteristiche ambientali e densità dei fulmini
- Caratteristiche della struttura, degli impianti, delle linee entranti e delle apparecchiature
- Ammontare economico e sociale delle perdite, impatto ambientale dei danni e costo delle riparazioni
In generale, la protezione dai fulmini si concretizza attraverso un adeguato sistema di protezione e delle opportune misure di protezione contro le scariche elettriche. Le caratteristiche rilevanti di una struttura (tipo di costruzione, occupanti e contenuto) permettono di individuare il sistema di protezione più adeguato.
LA CLASSIFICAZIONE DEGLI EVENTI
La norma CEI EN 62305-2 individua diverse classificazioni degli eventi legati al fenomeno della fulminazione e dei possibili effetti dei fulmini.
CAUSE DI DANNO:
Vengono classificate con la lettera S, ovvero:
- S1: fulmine sulla struttura;
- S2: fulmine in prossimità della struttura;
- S3: fulmine sulle linee entranti;
- S4: fulmine in prossimità delle linee entranti.
TIPI DI DANNO:
Vengono classificati con la lettera D, ovvero:
- D1: danno ad esseri viventi per elettrocuzione;
- D2: fuoco, esplosioni, effetti chimici, distruzioni meccaniche e altri danni materiali;
- D3: fallimento/malfunzionamento di sistemi elettronici a causa di sovratensioni.
TIPI DI PERDITA:
Vengono classificati con la lettera L, ovvero:
- L1: perdita di vite umane (compresi i danni permanenti);
- L2: perdita di servizi pubblici;
- L3: perdita di patrimonio culturale insostituibile;
- L4: perdita di valore economico (della struttura, del suo contenuto e/o dell’attività).
RISCHIO TOLLERABILE DI FULMINAZIONE (RT)
Se il rischio di fulminazione calcolato risulta minore rispetto al livello di rischio tollerabile (RT), allora non è necessario installare protezioni dai fulmini. In caso contrario, invece, bisognerà adottare idonee misure volte ad abbassare tale rischio sotto la soglia prevista. Qualora siano presenti più tipologie di perdita nella stessa struttura, il valore di rischio deve essere inferiore per ogni tipo di perdita. In ogni caso è fondamentale che sia sempre un tecnico specializzato ad occuparsi di supportare il datore di lavoro nel rispettare appieno gli obblighi di legge, effettuando una corretta valutazione del rischio fulminazione.